animula vagula blandula

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Antinous

ex voluptatibus omnibus somnium pretiosissimum est

tu quoque nudus omne nocte mergis inermis solusque in misterioso oceano

quo omnia mutant et luces et colores et rerum densitates

animula vagula blandula sumus

ubi mortui nos adeunt

di tutti i piaceri il sonno è il più prezioso

anche tu nudo ogni notte ti immergi inerme e solo in  un oceano msiterioso

dove tutte le cose mutano, anche le luci, e i colori, e la densità delle cose,

siamo piccole anime incerte e desiderose

in un luogo dove i morti ci vengono incontro

(M.Yourcenar “Memorie di Adriano”, trad. in latino by Leone XIV,

imago: Adriano-Antinoo, villa Adriana/Tivoli – Hermitage/S.Pietroburgo)

nulla dies sine linea

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ApelleTepolo

Nulla dies sine linea

Apelles picturae graecus magister dixit

hac sententia intelligenda est sicut monitus

ad  cotidie non interrupta esse  artis opera in fieri

usque perfecta est

Nessun giorno senza (aggiungere) un tratto,

disse il grande pittore greco Apelle;

questa frase è da intendersi come un monito quotidiano

a non interrompere l’opera d’arte in lavorazione

fino a quando non sia “perfetta” (compiuta, finita).

(la frase di Apelle, il più grande pittore greco, autore del ritratto di Alessandro,

è riferita da Plinio il Vecchio in Naturalis Historia, Liber XXXV.

“Nulla dies sine linea”, per estensione “ogni giorno un passo avanti”,  è diventata il motto dell’impegno quotidiano nella realizzazione di un’impresa destinata a durare.

Per ironia della storia, e della sorte, nessuna delle opere di Apelle è giunta a noi.

Imago: G.B Tiepolo, Alessandro e Campaspe nello studio di Apelle, 1725,

Museum of Fine Arts, Montreal)

lex a.D. 1357 contra ludentes ad taxilos

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19 De la Tour - Giocatori di dadi

Item statutum et ordinatum est

quod nulla persona de dicto loco debeat ludere ad taxillos

nec ad ludum ubi vincatur nel perdatur in loco nec teritorio mozanice

sub pena solidorum quinque imperialium

cuilibet contrafacienti et pro qualibet vice.

Item statutum et ordinatum est quod eamdem penam incurat quilibet

qui teneret bisclatiam taxillorum et quilibet superstaret dicto ludo taxillorum

et quilibet qui faceret guardam ludentibus ad taxillos.

Item statutum et ordinatum est quod ius non reddatur

alicui persone de ludo taxilorum nec bisclatia.

Così pure si stabilisce e si ordina

che nessuna persona dl detto luogo possa giocare a dadi,

o altro gioco dove si vince o si perde, sia nell’abitato, sia nel territorio di Mozzanica,

sotto la pena del pagamento di cinque soldi imperiali

per ogni trasgressore e per ogni volta.

Così pure si stabilisce ed ordina che nella medesima pena incorra chi tiene una bisca

per il gioco dei dadi e chiunque controlli il gioco e faccia la guardia ai giocatori.

Così pure si stabilisce ed ordina che non debba essere resa giustizia

alle persone implicate nel gioco dei dadi o d’azzardo.

(tratto da Statuti Rurali di Mozzanica del 1357, edito 2012 da Comune di Mozzanica,

a cura di Adriano Carpani– imago: G. De La Tour, Giocatori di dadi, 1650)